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A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione l’ Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta precisando ed ampliando ulteriormente le modalità di recupero del bonus fiscale.
In particolare, il codice tributo "1655", da utilizzarsi per il recupero del credito erogato ai lavoratori, potrà essere utilizzato:
mediante compensazione di qualsiasi importo a debito esposto nel modello F24, anche in sezioni diverse dalla sezione Erario (INPS ed altri enti previdenziali e assicurativi, Regioni, IMU ed altri tributi locali). L’eventuale credito non utilizzato in compensazione potrà essere utilizzato nei successivi versamenti effettuati con il modello di pagamento F24.
senza che trovino applicazione sia il limite massimo compensabile fissato attualmente in €. 700.000 che il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro. Fonte: Zucchetti Spa